Raccolta differenziata rifiuti: la multa non deve presumere

foto da www.laleggepertutti.it

Viste le numerose multe elevate a molti cittadini per un errato conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti, riportiamo qui di seguito un articolo tratto dal sito www.laleggepertutti.it.

“Anche in materia di rifiuti, vale il principio generale della responsabilità personale dell’illecito amministrativo il quale impone di fondare l’imputabilità della sanzione amministrativa sull’effettivo trasgressore e non in base a una responsabilità oggettiva.

Ormai se ne sentono di tutti i colori: vigili urbani in borghese, che presidiano di notte le vie in prossimità dei bidoni della spazzatura, per controllare chi fa la “differenziata” e chi, invece, se ne infischia; ronde di poliziotti che rovisterebbero all’interno dei sacchetti dell’immondizia alla ricerca di fatture del telefono, documenti o lettere intestate che riconducano al cittadino inadempiente; vicini affacciati dalla finestra pronti a “far da spia” e denunciare chi getta la spazzatura “a casaccio” nei bidoni. Insomma, la raccolta differenziata rischia di diventare il nuovo incubo degli italiani, un po’ come è stato (ed è tutt’ora) con gli autovelox. Già, perché l’eventuale multa comminata dagli agenti municipali si impugna nello stesso modo, e con lo stesso procedimento, davanti al giudice di Pace.

Ed è proprio dal Giudice di Pace di Pozzuoli che arriva un importante chiarimento in materia di legittimità e validità delle sanzioni per “omessa raccolta differenziata”. Tanto importante, quanto corretto. Conviene, quindi, tenere a mente il precedente.

Secondo il magistrato, la multa comminata al cittadino non deve solo indicare gli estremi dell’illecito, ma anche identificare, con precisione, il soggetto colpevole. La legge, infatti, stabilisce il principio generale della responsabilità personale dell’illecito amministrativo commesso (proprio come la responsabilità penale).

Detto in parole molto semplici, la responsabilità non può essere né del nucleo familiare, né del “capo famiglia” se la condotta illecita l’ha commessa la moglie o un altro convivente. Infatti, risponde della sanzione solo chi materialmente ha commesso l’azione.

Dunque, nell’ipotesi in cui le autorità rinvengano in una busta chiusa, rifiuti commisti di vario genere (come nel caso deciso dal giudice campano) non possono, per ciò solo, inviare la multa al titolare dell’appartamento che paga la tassa sui rifiuti (sulla presunzione che sia stato questi a non osservare l’ordinanza comunale sulla differenziata), ma devono identificare, con precisione e senza margini di dubbio, chi ha commesso l’illecito.

Diversamente, si finirebbe per attribuire una responsabilità oggettiva (cioè che prescinde da un comportamento volontario o colpevole) a un soggetto che, invece, non si è macchiato di alcuna responsabilità personale. Al contrario, principio generale delle sanzioni amministrative è l’esistenza di un dolo o della colpa in capo al sanzionato.

Nella sentenza, giustamente, si osserva come, ai fini della validità delle sanzioni amministrative, è necessaria l’esatta identificazione del trasgressore.

Infatti sia la dottrina unanime che la giurisprudenza di legittimità, ritengono applicabili il principio della natura personale della responsabilità.

Stop, quindi, all’individuazione dei trasgressori solo attraverso l’apertura delle buste chiuse della spazzatura, nella quali si rinvengono rifiuti commisti di vario genere, non differenziati.

Nel caso di specie, dagli esami degli stessi si era accertato, oltre alla presenza di carta, vetro e plastica, anche una ricevuta della “T.N.T.” e uno scontrino fiscale intestati alla ricorrente.

da www.laleggepertutti.it

Giovedì 5 luglio 2018