Dispositivi antiabbandono sui seggiolini auto: l’obbligo scatta il 7 novembre
“Il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada in materia di dispositivi antiabbandono per prevenire l’abbandono dei bimbi in auto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2019, entrerà in vigore il 7 novembre 2019 (ai sensi dell’art. 10 delle preleggi)”.
È questo il contenuto della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicata sul sito ufficiale e chiarisce una volta per tutte che, da domani, chiunque trasporti in auto un bambino sotto i 4 anni di età dovrà dotare il seggiolino auto di un dispositivo antiabbandono. Nessun periodo di adeguamento di 120 giorni, quindi: l’obbligo e le sanzioni, scatteranno immediatamente. A meno che non intervenga il Ministero dell’Interno per sospendere temporaneamente le sanzioni.
La legge 117/2018, una volta pubblicato il decreto attuativo, prevede sì un periodo di adeguamento di 120 giorni per l’entrata in vigore dell’obbligo, ma specifica anche che l’obbligo sia «comunque a decorrere dal 1° luglio 2019». Quindi dal 7 novembre.
Le sanzioni prevedono il pagamento di multe variabili tra 81 e 326 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente. In caso di recidiva nei due anni successivi, è contemplata la sospensione della licenza di guida da 15 giorni a due mesi.
Stando ai dati Istat, i bimbi sotto i 4 anni che vivono in Italia sono circa 1,8 milioni. Ma sono moltissimi i bimbi che hanno più di un seggiolino, in base all’organizzazione familiare. Assogiocattoli stima che ci siano circa 3,2 milioni di seggiolini auto da mettere a norma. Un obbiettivo complicato, specie nei tempi attualmente richiesti, considerando che attualmente non sono disponibili sufficienti dispositivi per tutti.
Per sostenere i consumatori, la legge di bilancio 2019 ha previsto un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo antiabbandono, fino a esaurimento dei fondi stanziati. Cioè 15,1 milioni per il 2019 e un milione per il 2020. Ancora non si sa, però, come verrà erogato l’incentivo dato che ancora manca il decreto del Ministero dei Trasporti con le modalità per accedere al bonus. Il consiglio, quindi, è di conservare la ricevuta d’acquisto per poter chiedere il bonus appena possibile.
Si può prevedere che le forze dell’ordine, soprattutto all’inizio, chiuderanno più di un occhio: questione di buonsenso, unita al fatto che non è così semplice verificare se un apparecchio posto vicino al seggiolino sia davvero un dispositivo antiabbandono in regola con il Dm. Nel dubbio, gli agenti possono usare l’articolo 180 del Codice della strada per prescrivere di portare in ufficio la dichiarazione di conformità all’allegato A del Dm, redatta dal costruttore del dispositivo. Una procedura farraginosa , che sarà sgradita agli agenti anche a regime.
Ma che cosa succederà in caso d’incidente, soprattutto se con feriti? Qui per gli agenti diventa rischioso chiudere un occhio, quindi la violazione andrà messa a verbale. A quel punto, finirà agli atti e le compagnie assicurative potrebbero risarcire i danneggiati rivalendosi poi sul conducente. Il tutto per una violazione che nulla ha a che vedere con la capacità del seggiolino di proteggere dagli urti.
In caso di multa
Chi dovesse essere multato può ricordare che una circolare ministeriale non è vincolante davanti all’autorità giudiziaria. Quindi può fare ricorso al giudice di pace (non al prefetto, che fa parte della stessa amministrazione che ha emanato la circolare) sostenendo che l’obbligo non è entrato ancora in vigore.
Può farlo sulla base del fatto che la norma ha una formulazione controversa e inapplicabile in tempi così brevi.
Come cautelarsi
Dunque, meglio precipitarsi ad acquistare un dispositivo o un seggiolino che ha l’allarme integrato. Esponendosi al rischio che non sia conforme. Ma è un rischio che si può limitare.
Occorre chiedere esplicitamente al venditore la dichiarazione di conformità, che è sostanzialmente un’autocertificazione, di cui l’allegato B del Dm fornisce uno schema. Meglio desistere dall’acquisto se il venditore rifiuta di fornirla.
Peraltro, anche se in seguito la dichiarazione si rivelasse falsa, ci si potrebbe rivalere sul venditore e/o farlo sanzionare dall’Antitrust.
da www.ioeilmiobambino.it e www.ilsole24ore.com
Giovedì 7 novembre